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Whistleblowing

Whistleblowing – D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24

“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui
siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”
***

A partire dal 17 dicembre 2023 tutte le società rispondenti ai criteri individuati dalla normativa,
hanno l’obbligo di adeguamento al Whistleblowing, così come disposto dal D.Lgs. n. 24 del 2023
che ha recepito la Direttiva UE 2019/1937.
In particolare la nostra Società ha strutturato nei termini previsti dalla Normativa un processo
aziendale di comunicazione tale da garantire un livello di protezione ai whisleblowers privati per
tutelare i lavoratori che segnaleranno illeciti, irregolarità o attività fraudolente per prevenire i
crimini d’impresa.
Il decreto legislativo interviene intensificando le tutele riconosciuti ai segnalanti.
Sono tenuti a predisporre i canali di segnalazione, i soggetti privati che soddisfano almeno una
delle seguenti condizioni:
• hanno impegnato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati, con
contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
• operano in specifici settori (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del
riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente),
anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori di
cui al punto precedente;
• adottano i modelli di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. n. 231/2001, anche se
nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati con
contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
Sintesi delle violazione segnalatili:
Violazioni delle disposizioni normative nazionali
In tale categoria rientrano gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE, come sotto definite (cfr. infra).In secondo luogo, nell’ambito delle violazioni in esame, rientrano:
• i reati presupposto per l’applicazione del Decreto 231;
• le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel citato Decreto 231, anch’esse
non riconducibili alle violazioni del diritto dell’UE come sotto definite (cfr. infra).
Violazioni della normativa europea.

Si tratta di:
• illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al Decreto e di
tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono
espressamente elencate nel citato allegato). Si precisa che le disposizioni normative contenute
nell’Allegato 1 sono da intendersi come un riferimento dinamico in quanto vanno naturalmente
adeguate al variare della normativa stessa. In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti
settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela
dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

A titolo esemplificativo, si pensi ai cd. reati ambientali, quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell’aria, nel terreno o nell’acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’UE. Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell’Unione; atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE).
Sono ricomprese le violazioni delle norme dell’UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica
l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese; atti o
comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione Europea nei
settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Ue. Si pensi ad esempio a un’impresa che opera sul mercato in posizione dominante. La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

Sono escluse dall’applicazione della normativa in esame:
A. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della
persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità giudiziaria che
attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero
inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego con le figure gerarchicamente sovraordinate.
Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi
precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e
un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati
effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell’interesse
pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato;
B. le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione
europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che
costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla
direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’allegato al decreto. Il d.lgs. n.
24/2023 non trova applicazione alle segnalazioni di violazione disciplinate nelle direttive e nei
regolamenti dell’Unione europea e nelle disposizioni attuative dell’ordinamento italiano che
già garantiscono apposite procedure di segnalazione. L’Unione europea, infatti, ha da tempo
riconosciuto in un numero significativo di atti legislativi, in particolare del settore dei servizi
finanziari, il valore della protezione delle persone segnalanti con l’obbligo di attivare canali di
segnalazione interna ed esterna ponendo altresì il divieto esplicito di ritorsioni.

La segnalazione di dette violazioni rimane, pertanto, esclusa dall’ambito di applicazione del
d.lgs. n. 24/2013, come anche quelle, come detto, previste in altre discipline speciali che
regolano il whistleblowing in specifici settori.
Per quelle violazioni che non sono coperte dalla normativa speciale resta, naturalmente, ferma
l’applicazione del d.lgs. n. 24/2023 anche nei predetti settori;
C. le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad
aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato
pertinente dell’Unione europea. Essendo la sicurezza nazionale di esclusiva competenza degli
Stati membri, la materia non è ricompresa nell’ambito di applicazione della direttiva (UE)
2019/1937 e, di conseguenza, nel d.lgs. n. 24/2023 che ne dà attuazione. La disposizione,
inoltre, da una parte, esclude le segnalazioni che attengono agli appalti relativi alla difesa o alla
sicurezza, e quindi i contratti aggiudicati in quei settori. Dall’altra, tuttavia, nell’ultimo
periodo, non contempla tale esclusione laddove detti aspetti siano disciplinati dal diritto
derivato dell’Unione Europea che ricomprende regolamenti, direttive, decisioni,
raccomandazioni e pareri.

Per tutto quanto innanzi indicato, la nostra Società ha provveduto all’attivazione del canale di
comunicazione al seguente link https://autotrendsrl.segnalazioni.eu/#/